1. causa sopravvenuta da sola idonea a cagionare l’evento, recide il nesso eziologico tra quest’ultimo e l’attività dell’agente 2. Principio di non contestazione non produce effetto nel litisconsorzio qualora uno dei convenuti abbia contestato le pretese attoree.
Si segnala un’interessante sentenza del Tribunale civile di Lecco, ottenuta dal nostro studio, in una causa per risarcimento a seguito di sinistro con esito mortale (sentenza n. 109/2019 pubblicata l’11.02.2019). Si tratta di un incidente stradale che ha visto coinvolti due motocicli, senza che sia stato accertato un effettivo urto tra gli stessi. I due mezzi procedevano in direzioni opposte e la vittima dell’incidente perdeva il controllo del motoveicolo rovinando a terra. Il Tribunale ha rilevato innanzitutto la mancata prova del fatto colposo in capo al conducente convenuto.In secondo luogo ha evidenziato l’inapplicabilità della presunzione ex art. 2054 comma 2 C.C. in mancanza di prova dello scontro. Il Giudice ha anche fatto riferimento all’orientamento estensivo della Suprema Corte (ad es. Cass. Civ. sez. III 3704/12) che presuppone almeno uno scontro tra due dei più veicoli coinvolti nel sinistro, ipotesi diversa ed inapplicabile al caso concreto. Ulteriormente il Tribunale di Lecco ha rilevato che la presunzione di pari responsabilità deve essere esclusa quando emerge, come nel caso di specie, la prova della mancanza di nesso di causa tra la condotta del convenuto e l’evento mortale. È stato acclarato che la morte dello sfortunato motociclista è stata determinata dalla lacerazione al collo, tagliato dalla visiera del casco che presentava spigoli vivi per la presenza di una anomala incisione a “c”. Il Tribunale ha applicato il meccanismo presuntivo ex art. 2729 C.C. deducendo che l’incisione che ha funzionato come vomere, fosse già presente prima dell’incidente e realizzata artificialmente. Detta deduzione è stata operata in base ad una pluralità di indizi gravi, precisi e concordanti (quali il taglio netto senza rugosità dell’incisione, il mancato ritrovamento della parte mancante in prossimità dell’incidente, l’assenza di contusioni sul viso della vittima). La consulenza del P.M. effettuata nel corso delle indagini preliminari in sede penale è stata integralmente recepita dal Giudice civile, che ha osservato al contempo come la consulenza di parte attrice si limiti ad una censura aprioristica priva di specifica contestazione degli indizi valorizzati nella consulenza del P.M.. Il Tribunale di Lecco ha ritenuto che, anche se il conducente convenuto avesse posto in essere una manovra repentina e pericolosa così da provocare la reazione istintiva della vittima e la conseguente perdita di controllo del motoveicolo, l’imprevedibile presenza della letale incisione del casco abbia assunto un’efficacia causale autonoma tale da spezzare il nesso eziologico con la condotta del convenuto. Viene citato sul punto il pacifico orientamento della Suprema Corte sull’art. 41 C. P. che evidenzia che la causa efficiente sopravvenuta, che abbia i requisiti del caso fortuito e sia idonea a causare da sola l’evento, recide il nesso eziologico tra quest’ultimo e l’attività dell’agente, producendo effetti liberatori e ciò anche quando sia attribuibile a fatto del terzo o del danneggiato stesso. La portata assorbente del fattore causale anomalo esclude il nesso eziologico con le eventuali condotte illecite del convenuto, ivi compresa l’eventuale positività all’esame tossicologico dello stesso, che non ha avuto comunque efficacia causale rispetto al tragico evento. Infine il Tribunale, riguardo alla posizione del convenuto proprietario del mezzo assicurato dalla Compagnia, pur rilevando la palese infondatezza dell’unica argomentazione posta dallo stesso (esclusione della responsabilità del proprietario del veicolo condotto dal danneggiante, in ragione dello stato di alterazione per effetto di sostanze stupefacenti) in flagrante contrasto con il disposto dell’art. 2054 comma 3 C. C., senza invece contestazione dei fatti posti dall’attore a fondamento della domanda, ha statuito che, nonostante ciò, l’esito della causa non possa che essere unitario. Infatti in presenza di un unico fatto generatore di responsabilità, l’accertamento dello stesso non può condurre a risultati differenti a seconda che la statuizione produca l’effetto nei confronti di un litisconsorte o di un altro. Pertanto l’esistenza del rapporto di assicurazione e la responsabilità dell’assicurato non possono essere contemporaneamente affermate e negate. In altri termini il principio di non contraddizione nell’ambito del medesimo procedimento impedisce l’applicazione del principio di non contestazione qualora uno dei convenuti sia rimasto inerte, giovandosi nel caso di specie delle puntuali difese e contestazioni della Compagnia. Unica conseguenza per il proprietario del veicolo, la compensazione delle spese ai sensi dell’art. 92 comma 2 cpc. shedsplansideas