La Corte di Cassazione Penale ribadisce il principio secondo cui “la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131 bis c.p. non è applicabile alla responsabilità amministrativa degli enti per i fatti commessi nel suo interesse o a suo vantaggio dai propri dirigenti o dai soggetti sottoposti alla loro direzione, in considerazione della differenza esistente tra la responsabilità penale (che, per espressa previsione legislativa può ora essere esclusa nel caso di particolare tenuità del danno e del pericolo provocati dalla condotta, nella concorrenza delle altre condizioni richieste dall’art. 131 bis c.p.), e quella amministrativa dell’ente per il fatto di reato commesso da chi al suo interno si trovi in posizione apicale o sia soggetto alla altrui direzione.La giurisprudenza ha ormai chiarito che quella amministrativa degli enti è un tertium genus di responsabilità, il quale, coniugando i tratti dell’ordinamento penale e di quello amministrativo, configura un sistema di responsabilità compatibile con i principi costituzionali di responsabilità per fatto proprio e di colpevolezza (Sez. Un., n. 38343 del 24 aprile 2014, P.G., R.C., Espenhahn e altri, Rv. 261112). È stata chiarita anche la natura autonoma della responsabilità dell’ente rispetto a quella penale della persona fisica che ponga in essere il reato-presupposto. Ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 8, rubricato per l’appunto “autonomia della responsabilità dell’ente”, la responsabilità dell’ente deve essere affermata anche nel caso in cui l’autore del suddetto reato non sia stato identificato, non sia imputabile, ovvero il reato sia estinto per causa diversa dall’amnistia (Sez. 5, n. 20060 del 4 aprile 2013 P.M. in proc. Citibank, Rv. 255414; Sez. 6, n. 28299 del 10 novembre 2015, Bonomelli, Rv. 267048). Ciò significa che la responsabilità amministrativo-penale da organizzazione prevista dal D.Lgs. n. 231 del 2001 investe direttamente l’ente, trovando nella commissione di un reato da parte della persona fisica il solo presupposto, ma non già l’intera sua concretizzazione. La colpa di organizzazione, quindi, fonda una colpevolezza autonoma dell’ente, distinta anche se connessa rispetto a quella della persona fisica (v. Sez. 4, n. 38363 del 23/05/2018, Consorzio Melinda S.C.A., Rv. 274320). Tale autonomia esclude che l’eventuale applicazione all’agente della causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto impedisca di applicare all’ente la sanzione amministrativa, dovendo egualmente il giudice procedere all’autonomo accertamento della responsabilità amministrativa della persona giuridica nel cui interesse e nel cui vantaggio l’illecito fu commesso (cfr. Sez. 3, n. 9072 del 17/11/2017, dep. 28/02/2018, Ficule, Rv. 272447). Detta causa di esclusione della punibilità non è, poi certamente applicabile alla responsabilità amministrativa dell’ente, essendo espressamente e univocamente riferita alla realizzazione di un reato, la cui punibilità viene esclusa per la particolare tenuità dell’offesa e la non abitualità del comportamento, mentre, come evidenziato, quella dell’ente trova nella realizzazione di un reato solamente il proprio presupposto storico, ma è volta a sanzionare la colpa di organizzazione dell’ente.”